Art. 7 — Contributo alle unità lagunari
Articolo abrogato dalla l. 11 dicembre 1984, n. 848.
Abrogato dal 19 dicembre 1984
Articolo abrogato dalla l. 11 dicembre 1984, n. 848.
Abrogato dal 19 dicembre 1984
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1982 al 19 dicembre 1984. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezziaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 1984, N. 848.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-14;600~art7 · fonte del testo
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