Art. 6 — Contributo ai cantieri di demolizione navale
Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 1984, n. 396.
Abrogato dal 16 agosto 1984
Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 1984, n. 396.
Abrogato dal 16 agosto 1984
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984. 52 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera, un contributo sino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo. Sono esclusi dal beneficio i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lireaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1984, N. 396.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art6 · fonte del testo
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