Art. 7 — Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica

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Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.400 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art7 · fonte del testo

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