Art. 7 — Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.400 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art7 · fonte del testo
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