Art. 1 — Incremento di fondi per l'edilizia scolastica
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere gia' programmate ma non ancora iniziate. Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art1 · fonte del testo
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