Art. 9 — Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La spesa autorizzata con gli articoli 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potra' essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento. I contributi, di cui agli, articoli 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art9 · fonte del testo
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