Art. 12 — Edilizia scolastica non sovvenzionata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1964 al 9 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza. L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e la indifferibilita' ed urgenza dei relativi lavori. L'indennita' di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 9 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari