Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1976 al 15 novembre 1994. Leggi il testo vigente →

La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse. In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 maggio 1976, n. 389

3

La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni."

Testo in vigore dal 25 giugno 1976 al 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 maggio 1976, n. 389

    La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art3 · fonte del testo

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