Il primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

  • a)il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
  • b)il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
  • c)due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
  • d)un funzionario del Ministero del tesoro;
  • e)quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
  • f)tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooper- ative della pesca designati dalle associazioni stesse;
  • g)due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
  • h)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
  • i)un rappresentante delle industrie conserviere;
  • l)un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre". Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta". Il settimo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione".

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art15 · fonte del testo

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