Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, puo' concedere agli istituti ed aziende di credito, sui finanziamenti di cui alla presente legge, a valere sul plafond complessivo di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1063~art5 · fonte del testo

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