Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonche' a concorrere negli interessi di cui all'art. 2. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50, ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, e' elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, e' elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi.

Testo vigente dal 13 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1949 al 13 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50, ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, e' elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, e' elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;638~art1 · fonte del testo

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