Gli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire, per proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione. I finanziamenti di cui al precedente comma saranno accordati al tasso del 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese e non potranno avere durata superiore a quindici anni.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1063~art3 · fonte del testo

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