Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, e' autorizzato a concedere agli enti ed istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale, e rispettivamente il credito peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative. La garanzia sussidiaria dello Stato fino all'importo complessivo di 38 miliardi, per i finanziamenti da concedere per le nuove costruzioni navali di cui all'art. 1 e per la sostituzione di apparati motori completi, in quanto siano ammessi a tutti i benefici di cui al precedente capo III. Tale garanzia e' concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese da sostenere. I finanziamenti del presente articolo, che avranno una durata non eccedente quindici anni, sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, previo parere del Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni il quale sara' all'uopo integrato con due membri effettivi, designati dal Ministro per la marina mercantile. La garanzia dello Stato per i finanziamenti non puo' in nessun caso superare il 40 per cento del costo complessivo della nave.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art21 · fonte del testo

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