Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

  • a)dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;
  • b)da Istituti o Sezioni di credito a medio o a lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Commissariato per il turismo;
  • c)dalle Casse di risparmio. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito di cui al precedente comma, di concerto con il Commissariato per il turismo, le convenzioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, Dette convenzioni sono soggette alla registrazione con il pagamento dell'imposta fissa.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art5 · fonte del testo

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