Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonche' tutte le disposizioni che disciplinano l'attivita' degli Istituti di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art15 · fonte del testo

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