La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari delle aziende di cui alla lettera a) dell'art. 1, e' subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente art. 5 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi. Per i mutui previsti dalla lettera b) dell'art. 1, da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprieta' dei medesimi o di terzi, puo' essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, societa', e persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sara' vagliata dall'Istituto concedente il prestito.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art7 · fonte del testo

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