Art. 1 — Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale

Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma i Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano, costituiti ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491. Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta; gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale. Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.

Testo vigente dal 19 gennaio 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art1 · fonte del testo

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