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Miscellanea
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali
Legge 8 marzo 1968, n. 221
- Aggiornato al
- 19 novembre 2009
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o…
- Art. 2L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30…
- Art. 3L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore…
- Art. 4I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i…
- Art. 5La commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato…
- Art. 6L'onere dell'indennita' di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del…
- Art. 7All'articolo 91 lettera h) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' aggiunto il…
- Art. 8Per l'erogazione dell'indennita' di residenza a carico dello Stato, dell'indennita' di…
- Art. 9Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o…
- Art. 10Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma dell'articolo 4 e' prorogata al…
- Art. 11Per l'anno finanziario 1967 e' concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che…
- Art. 12All'onere derivante dalla concessione della indennita' straordinaria di cui al precedente…
- Art. 13La corresponsione dell'indennita' annua prevista dallo articolo 2 decorre dal 1 gennaio…
