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Salvo il disposto del 2° capoverso dell'articolo 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie bandite e riserve ((per le quali, come anche per le Reali bandite di ripopolamento, la presente legge non arreca modificazione alcuna)). Sono altresi' abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.
Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009
