Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ad eccezione delle localita' dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellagione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e corsi d'acqua sulla riva del mare e in mare.
tolto: Sono escluse le localita' ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.
tolto: La caccia col fucile non puo' essere esercitata lungo le vie di comunicazione (ferroviarie, nazionali, provinciali e comunali).
tolto: La caccia stessa non puo' essere esercitata;
tolto: a) a distanza minore di metri 100 dagli appostamenti temporanei di caccia o di aucupio;
tolto: b) a distanza minore di metri 300 dagli appostamenti fissi di caccia o di aucupio.
tolto: La caccia e l'aucupio in appostamenti fissi non possono essere esercitati a distanza minore di m. 300 da altri appostamenti fissi di caccia o di aucupio.
tolto: Le distanze, di cui sopra, non si applicano per gli impianti fissi legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della presente legge.
tolto: Tanto la caccia che l'uccellagione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.
tolto: E' sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellagione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art21 · fonte del testo
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