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Salvo il disposto del 2° capoverso dell'articolo 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie bandite e riserve. Sono altresi' abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924
