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[1]Al Consiglio per i servizi dell'agricoltura. istituito col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, e' aggiunta una sezione, che avra' il compito di pronunciarsi sui ricorsi, di, cui all'articolo 36, e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sovra ogni questione in ordine alla quale il Ministro creda di udirla.
[2]Dei componenti della sezione, quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle associazioni medesime.
[3]Tranne quanto e' esplicitamente stabilito col presente articolo, valgono nei riguardi della sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
