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[1]Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, e' soggetto alle seguenti limitazioni:

  • a)divieto di cacciare e prendere le femmine dei daini in Sardegna, dei cervi e dei caprioli e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;
  • b)divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, gli orsi ed i camosci dell'Abruzzo, i mufloni e le marmotte. Per queste ultime il divieto e' limitato al periodo del letargo.

[2]Nel territorio, pero', del Parco nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi, ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto, a' termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, la Commissione stessa puo' autorizzare la cattura ed uccisione degli orsi.

[3]Il Ministro per l'economia nazionale puo' autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi, viventi fuori delle Reali riserve di caccia, e di mufloni, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

  • c)divieto di catturare con reti la selvaggina nobile (mammiferi, tetraonidi, fagiani, pernici di qualsiasi specie e starne), salvo che nelle bandite e nelle riserve, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone ed alle condizioni che saranno stabilite, dal Ministro per l'economia nazionale, nel decreto di concessione;
  • d)divieto di cacciare e di prendere le rondini di qualunque specie, i rondoni, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;
  • e)divieto di usare selvaggina nobile stanziale per i tiri a volo. L'uso, per questi ultimi, delle quaglie, dei verdoni e dei fringuelli e' consentito dal 15 agosto al 31 dicembre. Quello degli storni e dei passeri, e' consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purche' sia documentata la legittimita' della cattura, a' termini dell'art. 19.

[4]Per le prove sul terreno potranno essere usate le quaglie, anche in epoca di chiusura, purche' risulti documentata la importazione di esse dall'estero.

[5]Non dovra', peraltro, essere data facolta' di sparare a piu' del 25 per cento delle quaglie usate per le prove e non e', in nessun caso, ammesso il commercio delle quaglie uccise;

[6]f)((LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 4 MAGGIO 1924, N. 754, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 18 NOVEMBRE 1929, N. 2016, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 1930, N. 464));6

  • g)divieto di usare, sia per la caccia che per la uccellagione, richiami accecati, ed ogni mezzo venefico ed inebriante;
  • h)divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello in compagnia di piu' di 4 persone.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il Regio D.L. 18 novembre 1929, n. 2016, convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1930, n. 464, nel modificare l'art. 6 del Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Viene abrogato il comma f) dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, concernente la caccia sul suolo coperto di neve. La caccia medesima rimane, percio', regolata dal comma f) dell'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e dall'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, per l'esecuzione della legge stessa".

Testo in vigore dal 30 novembre 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1929

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1924 al 30 novembre 1929. 18 parole tolte, 42 parole aggiunte.

f) tolto: divieto di cacciare la lepre, quando il terreno e' coperto di neve, eccettuata la lepre bianca (Lepus variabilis)aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 4 MAGGIO 1924, N. 754, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 18 NOVEMBRE 1929, N. 2016, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 1930, N. 464;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 18 novembre 1929, n. 2016, convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1930, n. 464, nel modificare l'art. 6 del Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Viene abrogato il comma f) dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, concernente la caccia sul suolo coperto di neve. La caccia medesima rimane, percio', regolata dal comma f) dell'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e dall'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, per l'esecuzione della legge stessa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art22 · fonte del testo

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