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[1]Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, e' soggetto alle seguenti limitazioni:
- a)divieto di cacciare e prendere le femmine dei cervi, dei caprioli, dei daini, e le femmine, adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;
- b)divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mufloni, gli orsi e le marmotte durante il letargo.
[2]Il Ministro per l'agricoltura puo' autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle Regie riserve di caccia, di mufloni o di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;
- b)divieto di catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammiferi, fagiani, pernici, starne e simili), eccettuate le quaglie;
- d)divieto di cacciare e di prendere le rondini, i rondoni, i balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;
- e)divieto di usare selvaggina per tiri a volo, fatta eccezione per gli storni, i passeri, i verdoni e i fringuelli, e per le quaglie, durante il periodo in cui ne e' permessa la uccellagione nel luogo dove il tiro si effettua;
- f)divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa dimontagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi;
- g)dvieto di usare, sia per la caccia che per l'uccellagione, richiami accecati, e ogni mezzo venefico e inebriante;
- h)divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di piu' di quattro persone.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924
