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[1]((Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, e' soggetto alle seguenti limitazioni:
- a)divieto di cacciare e prendere le femmine dei daini in Sardegna, dei cervi e dei caprioli e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;
- b)divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, gli orsi ed i camosci dell'Abruzzo, i mufloni e le marmotte. Per queste ultime il divieto e' limitato al periodo del letargo.
[2]Nel territorio, pero', del Parco nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi, ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto, a' termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, la Commissione stessa puo' autorizzare la cattura ed uccisione degli orsi.
[3]Il Ministro per l'economia nazionale puo' autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi, viventi fuori delle Reali riserve di caccia, e di mufloni, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;
- c)divieto di catturare con reti la selvaggina nobile (mammiferi, tetraonidi, fagiani, pernici di qualsiasi specie e starne), salvo che nelle bandite e nelle riserve, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone ed alle condizioni che saranno stabilite, dal Ministro per l'economia nazionale, nel decreto di concessione;
- d)divieto di cacciare e di prendere le rondini di qualunque specie, i rondoni, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;
- e)divieto di usare selvaggina nobile stanziale per i tiri a volo. L'uso, per questi ultimi, delle quaglie, dei verdoni e dei fringuelli e' consentito dal 15 agosto al 31 dicembre. Quello degli storni e dei passeri, e' consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purche' sia documentata la legittimita' della cattura, a' termini dell'art. 19.
[4]Per le prove sul terreno potranno essere usate le quaglie, anche in epoca di chiusura, purche' risulti documentata la importazione di esse dall'estero.
[5]Non dovra', peraltro, essere data facolta' di sparare a piu' del 25 per cento delle quaglie usate per le prove e non e', in nessun caso, ammesso il commercio delle quaglie uccise;
- f)divieto di cacciare la lepre, quando il terreno e' coperto di neve, eccettuata la lepre bianca (Lepus variabilis);
- g)divieto di usare, sia per la caccia che per la uccellagione, richiami accecati, ed ogni mezzo venefico ed inebriante;
- h)divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello in compagnia di piu' di 4 persone)).
Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 30 novembre 1929
