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[1]((Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, e' soggetto alle seguenti limitazioni:

  • a)divieto di cacciare e prendere le femmine dei daini in Sardegna, dei cervi e dei caprioli e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;
  • b)divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, gli orsi ed i camosci dell'Abruzzo, i mufloni e le marmotte. Per queste ultime il divieto e' limitato al periodo del letargo.

[2]Nel territorio, pero', del Parco nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi, ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto, a' termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, la Commissione stessa puo' autorizzare la cattura ed uccisione degli orsi.

[3]Il Ministro per l'economia nazionale puo' autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi, viventi fuori delle Reali riserve di caccia, e di mufloni, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

  • c)divieto di catturare con reti la selvaggina nobile (mammiferi, tetraonidi, fagiani, pernici di qualsiasi specie e starne), salvo che nelle bandite e nelle riserve, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone ed alle condizioni che saranno stabilite, dal Ministro per l'economia nazionale, nel decreto di concessione;
  • d)divieto di cacciare e di prendere le rondini di qualunque specie, i rondoni, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;
  • e)divieto di usare selvaggina nobile stanziale per i tiri a volo. L'uso, per questi ultimi, delle quaglie, dei verdoni e dei fringuelli e' consentito dal 15 agosto al 31 dicembre. Quello degli storni e dei passeri, e' consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purche' sia documentata la legittimita' della cattura, a' termini dell'art. 19.

[4]Per le prove sul terreno potranno essere usate le quaglie, anche in epoca di chiusura, purche' risulti documentata la importazione di esse dall'estero.

[5]Non dovra', peraltro, essere data facolta' di sparare a piu' del 25 per cento delle quaglie usate per le prove e non e', in nessun caso, ammesso il commercio delle quaglie uccise;

  • f)divieto di cacciare la lepre, quando il terreno e' coperto di neve, eccettuata la lepre bianca (Lepus variabilis);
  • g)divieto di usare, sia per la caccia che per la uccellagione, richiami accecati, ed ogni mezzo venefico ed inebriante;
  • h)divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello in compagnia di piu' di 4 persone)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 30 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924. 103 parole tolte, 244 parole aggiunte in 12 capoversi.

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei tolto: cervi, dei caprioli, dei daini, aggiunto: daini in Sardegna, dei cervi e dei caprioli e le femminetolto: , adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, tolto: il camoscio aggiunto: gli orsi ed i camosci dell'Abruzzo, i muflonitolto: , gli orsi e le marmotte tolto: durante ilaggiunto: . Per queste ultime il divieto e' limitato al periodo del letargo.

aggiunto: Nel territorio, pero', del Parco nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi, ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto, a' termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, la Commissione stessa puo' autorizzare la cattura ed uccisione degli orsi.

Il Ministro per tolto: l'agricoltura aggiunto: l'economia nazionale puo' autorizzare la caccia o la cattura di stambecchiaggiunto: , viventi fuori delle tolto: Regie aggiunto: Reali riserve di caccia, tolto: di mufloni o di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, aggiunto: e di mufloni, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

tolto: baggiunto: c) divieto di catturare con retitolto: , valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammiferi, aggiunto: tetraonidi, fagiani, pernicitolto: , starne e simili), eccettuate le quaglie aggiunto: di qualsiasi specie e starne), salvo che nelle bandite e nelle riserve, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone ed alle condizioni che saranno stabilite, dal Ministro per l'economia nazionale, nel decreto di concessione;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini aggiunto: di qualunque specie, i rondoni, i tolto: balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina tolto: per aggiunto: nobile stanziale per i tiri a volotolto: , fatta eccezione per gli storni, i passeri, i verdoni e i fringuelli, e peraggiunto: . L'uso, per questi ultimi, delle quaglie, dei verdoni e dei fringuelli e' consentito dal 15 agosto al 31 dicembre. Quello degli storni e dei passeri, e' consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purche' sia documentata la legittimita' della cattura, a' termini dell'art. 19.

aggiunto: Per le prove sul terreno potranno essere usate le quaglie, tolto: durante il periodo in cui ne e' permessa la uccellagione nel luogo dove il tiro si effettua aggiunto: anche in epoca di chiusura, purche' risulti documentata la importazione di esse dall'estero.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: Non dovra', peraltro, essere data facolta' di sparare a piu' del 25 per cento delle quaglie usate per le prove e non e', in nessun caso, ammesso il commercio delle quaglie uccise;

f) divieto di cacciare tolto: e uccellare nel terreno anche parzialmente aggiunto: la lepre, quando il terreno e' coperto di neve, tolto: fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa dimontagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi aggiunto: eccettuata la lepre bianca (Lepus variabilis);

g) tolto: dvieto aggiunto: divieto di usare, sia per la caccia che per tolto: l'uccellagione aggiunto: la uccellagione, richiami accecati, tolto: e aggiunto: ed ogni mezzo venefico tolto: e aggiunto: ed inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina aggiunto: nobile stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrellotolto: , in compagnie aggiunto: in compagnia di piu' di tolto: quattro aggiunto: 4 persone.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art22 · fonte del testo

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