Art. 8 — Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni

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L'integrazione salariale e' disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia. Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 1 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art8 · fonte del testo

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