Art. 17 — Copertura della contribuzione figurativa dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali

Per i periodi di sospensione dal lavoro e di riduzione di orario, per i quali nei confronti di soggetti iscritti al Fondo e' stata ammessa l'integrazione salariale, anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8, comma quinto, della legge 23 aprile 1981, n. 155, con versamento delle somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa a favore del Fondo a carico della Cassa integrazione guadagni.

Testo vigente dal 12 novembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari