Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario),

promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di

Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bertuzzi Domenico

e l'I.N.P.S., iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 1982;

Visti gli atti di costituzione di Bettuzzi Domenico e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Franco Agostini per Bettuzzi Domenico e l'Avvocato

dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 12 febbraio 1979, Bettuzzi Domenico

chiedeva al Pretore di Reggio Emilia l'accertamento del suo diritto

all'accreditamento della contribuzione figurativa relativamente a

taluni periodi di intervento della Cassa integrazione guadagni per

contrazione dell'orario di lavoro, eccependo l'illegittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui limita la

possibilità di tale accreditamento ai soli casi di totale

sospensione dell'attività lavorativa, ammessi ad integrazione

salariale.

Il giudice adito, con ordinanza in data 16 ottobre 1981, ha

dichiarato l'eccezione non manifestamente infondata, rimettendone

l'esame a questa Corte.

Ha osservato, in particolare, che la suddetta limitazione comporta

un'arbitraria disparità di trattamento, a fini previdenziali, di

situazioni simili nella sostanza (sospensione dell'attività

lavorativa e contrazione dell'orario di lavoro, entrambe produttive

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni), in quanto, sia

nell'una che nell'altra, si verifica il medesimo evento consistente

in una incolpevole perdita di retribuzione.

Ha poi rilevato che tale disparità di trattamento risulta

aggravata dall'art. 21 del d.l. 11 dicembre 1979, n. 624 che ha

disposto, soltanto per gli interventi della Cassa successivi alla sua

entrata in vigore, l'accreditamento della contribuzione figurativa

anche in ipotesi di contrazione dell'orario di lavoro.

Ha infine ritenuto che la norma impugnata contrasti con l'art. 38

Cost., il quale vuole la tutela del lavoratore anche nelle ipotesi in

cui egli sia privato della retribuzione per fatto a lui non

imputabile.

2. - Si è costituito l'I.N.P.S. senza prendere posizione espressa

circa il fondamento della questione e limitandosi a valutarne vari

aspetti nei seguenti termini:

a) con deliberazione n. 125 del 1979 il consiglio di

amministrazione dell'Istituto ha escluso la possibilità di concedere

l'accredito in questione nelle ipotesi di contrazione dell'orario di

lavoro ammesse ad integrazione salariale, pur esprimendo l'auspicio

di un intervento legislativo in senso opposto;

b) questo si è dapprima tentato con l'art. 21 del ricordato

d.-l. n. 624/1979, poi decaduto per mancanza di conversione, e può

ritenersi oggi realizzato con l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.

155;

c) ove si ritenga che carattere precipuo della contribuzione

figurativa è il suo collegamento all'erogazione di una prestazione

previdenziale per gli eventi tassativamente stabiliti dalle vigenti

norme di legge (delle quali la difesa dell'Istituto procede ad una

puntuale elencazione), ed ove si ammetta che il trattamento di

integrazione salariale ha natura di prestazione previdenziale,

dovrebbe correlativamente riconoscersene la cumulabilità con l'altra

prestazione di identica natura consistente nell'accredito della

suddetta contribuzione in ogni caso di attribuzione della prima,

essendo entrambe giustificabili con l'identica ratio dell'incolpevole

perdita di retribuzione, totale o parziale, cui corrisponde un

maggiore o minore onere di copertura assicurativa della C.I.G.;

d) per converso, può osservarsi che rientra nella

discrezionalità del legislatore la gradualità dell'ampliamento

della tutela previdenziale, il quale richiede una pluralità di atti

ed una successione di tempi, come riconosciuto in più occasioni

anche da questa Corte;

e) va anche riconosciuto che il difetto di contribuzione

figurativa nei casi di Cassa integrazione corrispondente a semplice

contrazione dell'orario di lavoro può ripercuotersi sulla

retribuzione pensionabile da portare a base di computo dell'entità

della pensione secondo il sistema di cui all'art. 26 della legge 3

giugno 1975, n. 160.

3. - Si è costituita anche la parte privata del giudizio a quo

rilevando preliminarmente che la norma censurata non sembra, nella

sua formulazione, tale da imporre l'interpretazione restrittiva che

costituisce il presupposto da cui muove la questione in esame.

Subordinatamente, la difesa di detta parte sollecita la

declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata.

4. - Infine, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, la cui difesa ha concluso nel senso dell'infondatezza della

questione, osservando in primo luogo che i casi di integrazione

salariale per totale sospensione dell'attività lavorativa e quelli

per semplice contrazione dell'orario di lavoro non sono assimilabili

in quanto nei secondi il datore di lavoro continua a versare una

retribuzione, ancorché in misura corrispondentemente ridotta.

D'altra parte, tale riduzione non implica necessariamente un

pregiudizio per il lavoratore, tenuto conto del periodo limitato in

riferimento al quale si esplica l'intervento della Cassa integrazione

e, per contro, dell'ampiezza del periodo preso in considerazione

dalle vigenti disposizioni ai fini della determinazione della

retribuzione pensionabile.

Inefficace viene poi giudicato l'argomento svolto nell'ordinanza

di rinvio in riferimento all'art. 21 del d.-l. n. 624/1979, dettato

in vista di talune ipotesi di intervento straordinario della Cassa,

protrattosi per periodi eccezionalmente lunghi, durante i quali,

quindi, il riferimento alle settimane di contribuzione effettiva, a

fini della determinazione dell'entità del trattamento pensionistico,

non sarebbe più possibile.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria Bettuzzi

Domenico deducendo preliminarmente che le disposizioni censurate sono

state restrittivamente interpretate dal giudice a quo, mentre

appaiono tali da giustificare la possibilità di accredito dei

contributi figurativi anche nel caso di cassa integrazione con

semplice contrazione dell'orario di lavoro. In sostanza, al

lavoratore in cassa integrazione il legislatore tende a garantire

tutti i diritti di cui prima godeva, equiparando il periodo di

trattamento integrativo a quello di prestazione effettiva di lavoro,

in guisa tale da impedire che sulla condizione in cui versa il

lavoratore possano ripercuotersi effetti negativi.

Ciò giustifica l'intervento in via di interpretazione autentica

operato con l'art. 4 del d.-l. n. 463/1983 per chiarire la necessaria

equiparazione, ai fini de quibus, dei periodi di integrazione

salariale con orario ridotto a quelli con sospensione totale

dell'attività lavorativa.

Solo ove si accedesse all'interpretazione restrittiva fatta

propria dal giudice a quo dovrebbe ritenersi fondata la questione in

esame, per la disparità di trattamento cui resterebbero assoggettati

i periodi di integrazione salariale rispettivamente antecedenti e

successivi alla data del 6 settembre 1972 nonché tra coloro che

possono far valere la sospensione del lavoro a fini pensionistici e

coloro che, avendo subito la semplice riduzione dell'orario di

lavoro, non possono, relativamente a questa, utilizzare i contributi

figurativi per la misura della pensione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Reggio Emilia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 il

quale, escludendo dalla contribuzione figurativa i periodi di

intervento della Cassa integrazione guadagni per contrazione

dell'orario di lavoro, violerebbe, a suo avviso, gli artt. 3 e 38

Cost. perché i lavoratori che subiscono la riduzione di orario

risulterebbero discriminati arbitrariamente rispetto ai lavoratori

sospesi in toto dall'attività lavorativa, ammessi a contribuzione

figurativa, sebbene in entrambi i casi si verifichi il medesimo

evento della perdita incolpevole della retribuzione ed, inoltre,

sarebbero privati della tutela previdenziale, pur in presenza di una

perdita di retribuzione dovuta a fatto ad essi non imputabile.

1.1 - La questione non è fondata.

La posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori che

continuavano a lavorare, sia pure ad orario ridotto, e subivano una

diminuzione della retribuzione, compensata, però, dalla integrazione

salariale a carico della Cassa integrazione guadagni e, quindi, dello

Stato, per molti anni e, quindi, anche nella vigenza della legge n.

164/1975, è stata tenuta distinta da quella dei lavoratori sospesi

in toto dall'attività lavorativa, per i quali la perdita della

retribuzione era anche essa compensata dall'integrazione salariale di

cui innanzi.

Per i primi, il versamento dei contributi per l'assicurazione

generale obbligatoria contro la vecchiaia, l'invalidità e i

superstiti continuava, sia pure con contribuzione ridotta,

commisurata alla retribuzione effettivamente corrisposta; per gli

altri, invece, siccome il rapporto di lavoro era sospeso e, quindi,

anche la contribuzione obbligatoria, ad evitare il rischio della

perdita dell'anzianità contributiva, della stessa assicurazione

obbligatoria e financo del trattamento minimo di pensione, erano

riconosciuti a carico dello Stato contributi figurativi.

La contribuzione figurativa è appunto un beneficio concesso agli

assicurati della previdenza sociale nel caso in cui essi, per motivi

indipendenti dalla loro volontà, non possono lavorare e, quindi, non

possono ricavare dal lavoro i mezzi per far fronte alla contribuzione

volontaria. Lo Stato contribuisce totalmente al funzionamento della

previdenza sociale sotto forma di integrazione delle prestazioni,

mentre il lavoratore è esonerato. Si ricorre alla finzione di

considerare quei periodi di inattività lavorativa coperti da

assicurazione con l'effetto pratico di consentire la liquidazione

della pensione mediante il raggiungimento del minimo contributivo

oppure, in via mediata e sussidiaria, di garantire la misura della

pensione in corrispondenza di aumenti periodici di contribuzione.

Con l'art. 8, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, le

posizioni previdenziali ed assicurative dei due gruppi di lavoratori

sono state parificate con il riconoscimento per entrambi dei

contributi figurativi.

La norma ha dato luogo a dubbi interpretativi in ordine alla sua

applicabilità alle situazioni pregresse non definite.

L'art. 4, n. 16, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito nella legge

n. 638/1983 ha normativamente stabilito che i periodi di sospensione

o di lavoro ad orario ridotto, successivi al 6 settembre 1972,

ammessi ad integrazione salariale, erano riconosciuti utili di

ufficio ai fini del diritto e della misura della pensione e dei

supplementi di pensione, da liquidare a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della

legge 23 aprile 1981, n. 155 (13 maggio 1981).

Ed anche l'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto ha

escluso la possibile estensione della parificazione alle pensioni

liquidate prima dell'entrata in vigore della legge anzidetta,

limitandola solo alle pensioni da liquidare dopo la sua entrata in

vigore.

2. - Il legislatore ha agito con gradualità. Trovano, quindi,

applicazione i principi più volte affermati da questa Corte secondo

cui, in materia di revisione o di riforma del sistema previdenziale,

attesi anche i conseguenti oneri finanziari, la gradualità si

presenta, proprio per le difficoltà finanziarie da superare, come un

modo di essere necessario ed interamente coerente del fenomeno visto

nel suo pratico atteggiarsi e appare come caratteristica, del pari

necessaria e, comunque, compatibile del fenomeno stesso nella sua

rilevanza costituzionale.

È riservato al legislatore ordinario il compito di determinare,

con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei

lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie, l'ammontare

delle prestazioni o le modifiche della loro misura allo scopo di

rendere sempre più attuale e costante il rapporto tra quei termini

che subiscono variazioni nonché la scelta dei tempi e dei modi, la

completa parificazione dei trattamenti e delle discipline delle

situazioni meritevoli di tutela che, fino a quel momento, erano state

trattate in modo differente.

E tanto più non sussiste la violazione degli invocati precetti

costituzionali se la diversa disciplina, per il tempo precedente alla

parificazione, aveva anche essa una ragionevole giustificazione. Il

che è nella specie.

2.1 - Invero, la situazione dei lavoratori che continuavano a

prestare la loro opera, sia pure ad orario ridotto, era diversa da

quella dei lavoratori sospesi dal lavoro, onde la diversità dei

trattamenti previdenziali non era del tutto arbitraria ed

irrazionale. Per i primi sussisteva solo il rischio della riduzione

della misura della pensione. Rischio, peraltro, molto limitato sia

perché la diminuzione del salario poteva trovare compenso in

eventuali aumenti retributivi per la progressione per anzianità o

per meriti o per la dinamica salariale, sia perché, in base all'art.

26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ai fini della determinazione

della misura della pensione sono assunti tre gruppi di retribuzione

più favorevoli di 52 settimane scelte tra le ultime 520 (10 anni) di

retribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Di contro, però, attesa la limitata durata dei trattamenti di

integrazione salariale e di corresponsione dei contributi figurativi,

il lavoratore che continuava a lavorare ad orario ridotto, che avesse

beneficiato dei suddetti trattamenti, era esposto al rischio, non del

tutto impossibile, di non potere più avere i trattamenti predetti

nel caso in cui alla riduzione di orario fosse succeduta la

sospensione del lavoro. E, per avere consumato già i benefici

previsti, poteva subire finanche il danno, certamente gravissimo,

della perdita del trattamento minimo di pensione, non compensabile

con la incerta garanzia della misura della pensione.

Diversa, fin dall'inizio, la situazione dei lavoratori sospesi.

Per essi la contribuzione figurativa era necessitata dalla perdita

dell'assicurazione obbligatoria conseguente alla inattività

lavorativa ed alla cessazione dell'obbligo contributivo. Onde era

più attuale il pericolo della perdita del trattamento minimo di

pensione, mentre meramente secondario era il rischio della riduzione

della misura della pensione.

La diversa incidenza sui trattamenti previdenziali esigeva

sopratutto la tutela della situazione di maggior bisogno in cui

versavano i lavoratori sospesi rispetto a quelli che continuavano a

lavorare ad orario ridotto, sicché aveva giustificazione la

manifestazione di solidarietà sociale che si attuava in maggior

misura.

Rimaneva, pertanto, giustificata la diversità della disciplina

normativa ed irrilevante la sola identità del presupposto, cioè la

perdita incolpevole della retribuzione che, però, per un gruppo di

lavoratori era solo parziale e per l'altro, invece, era totale.

Successivamente, prima l'avvenuto aumento della durata

dell'integrazione salariale e l'abolizione, poi, dei limiti

temporali, hanno fatto venir meno ogni pericolo ed hanno reso

attuabile la piena parificazione dei trattamenti per i due gruppi di

lavoratori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la

garanzia del salario), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari