A decorrere dal 1 settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria e' esteso, con le modalita' e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attivita', sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficolta' anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purche' dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria e' esteso, con le modalita' e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attivita' commerciale, che occupino piu' di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 17) che "l'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita' commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675".

Testo vigente dal 12 novembre 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1981 al 12 novembre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 17) che "l'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita' commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art23 · fonte del testo

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