Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma

secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente

provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei

lavoratori involontariamente disoccupati, modificato dall'articolo

unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, promosso con ordinanza emessa

il 25 gennaio 1963 dal Pretore di Cerignola nel procedimento civile

vertente tra Di Santo Giovanni e il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 80 del 23

marzo 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Di Santo Giovanni;

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Di Santo Giovanni, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio civile in materia di lavoro promosso davanti al

Pretore di Cerignola da Giovanni Di Santo nei confronti del Ministero

del lavoro, l'attore ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 61, commi secondo e terzo, della legge 29

aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo unico della legge 2

febbraio 1952, n. 54, in relazione all'art. 36 della Costituzione.

Il Pretore, ritenuta l'eccezione non manifestamente infondata e

rilevante ai fini del giudizio, ha trasmesso gli atti a questa Corte,

con ordinanza 25 gennaio 1963, regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Si osserva nell'ordinanza che l'impugnato art. 61 prevede per gli

operai involontariamente disoccupati lavori rispondenti alle loro

capacità professionali, come avviene per il lavoro eseguito da operai

assunti con contratti ordinari, mentre stabilisce un corrispettivo non

rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 36 della Costituzione.

Rileva inoltre che i cantieri-scuola istituiti con detta legge, a

differenza dei corsi per disoccupati di cui all'art. 46, non

perseguono, almeno in modo preponderante, scopi di addestramento e di

perfezionamento, che potrebbero giustificare una retribuzione a titolo

assistenziale, ma hanno la finalità di alleviare la disoccupazione;

finalità che non giustifica una non adeguata retribuzione.

Con atto 15 marzo 1963 è intervenuto in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato.

In tale atto si sostiene che l'art. 61 e successive norme sono

intesi ad attuare, non l'art. 36, ma l'art. 38 della Costituzione.

Mentre, infatti, l'art. 36 ha per soggetto il lavoratore subordinato e

per oggetto la sua retribuzione, l'assistenza al lavoratore disoccupato

trae la sua disciplina dall'art. 38, che richiede siano assicurati

all'assistito mezzi adeguati alle sue esigenze di vita.

L'essere compresa la materia dei cantieri-scuola nel titolo IV

della legge n. 264 del 1949 dimostra che ci troviamo di fronte ad una

forma di assistenza addestrativa, concorrente con l'assistenza

economica. Si precisa che questa forma di assistenza è subordinata

alla volontaria richiesta del disoccupato e che l'integrazione del

sussidio di disoccupazione, prevista dall'art. 61, non ha alcuna

funzione retributiva. Si conclude per l'infondatezza della proposta

questione.

Il Di Santo, rappresentato e difeso dagli avvocati Becca e

Melpignano, si è costituito in giudizio con atto 6 aprile 1963.

In esso si ribadisce la tesi che l'art. 61 prevede l'ammissione "al

lavoro" in qualità di "lavoratori volontari", e, poiché si fa luogo a

prestazioni lavorative per le quali sono previste prestazioni

remuneratorie, oltre e all'infuori del sussidio di disoccupazione, si

rientra nell'ambito dell'art. 36. Né l'ubicazione delle norme sui

cantieri-scuola fa rientrare l'attività di questi nell'ambito

dell'addestramento professionale, giacché sotto il nomen di

cantieri-scuola si esplicano attività di pubblica utilità, per le

quali lo Stato non può esimersi dall'osservanza delle norme

costituzionali sul lavoro, e in particolare del precetto dell'art. 36.

Si osserva, da ultimo, che, anche a voler considerare i lavoratori

occupati nei cantieri-scuola come apprendisti, troverebbe applicazione

il principio della minima retribuzione sufficiente sancito da tale

articolo.

In memoria 18 novembre 1963 l'Avvocatura dello Stato insiste sul

punto che il lavoratore ammesso a un cantiere-scuola conserva lo status

e la qualifica di disoccupato, per cui si è nell'ambito dell'art. 38

della Costituzione, e l'integrazione del sussidio è un premio, che non

può diventare retribuzione.

Nell'udienza del 4 dicembre 1963 le difese delle parti costituite

hanno confermato le loro conclusioni. Considerato in diritto :

La questione non è fondata.

L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola rientra

nell'ambito delle finalità di assistenza sociale, al cui perseguimento

è diretta la legge 29 aprile 1949, n. 264, avente per oggetto

provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei

lavoratori involontariamente disoccupati.

L'art. 61 di essa, modificato dall'articolo unico della legge 2

febbraio 1952, n. 54, regola, pertanto, un rapporto che è di natura

essenzialmente assistenziale.

Ciò è dimostrato dal fatto che il lavoratore mantiene, durante la

sua attività nel cantiere, lo status di lavoratore disoccupato, a

tutti gli effetti della legislazione sulla disoccupazione, mentre

l'indennità che egli percepisce non è a carico di una impresa, ma è

a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di

cui all'art. 62 della stessa legge.

D'altra parte, non solo la creazione dei cantieri-scuola è

prevista per il fine sociale di alleviare la disoccupazione nelle zone

in cui questa sia particolarmente accentuata (art. 59 della legge), ma

ha anche lo scopo di favorire l'esercizio e il perfezionamento delle

attività lavorative, come dimostra la stessa denominazione legislativa

di "cantieri-scuola"; finalità che è essenziale e necessaria per tali

cantieri, nello spirito dell'intera legge, comune agli altri istituti

in essa compresi, e al cui effettivo perseguimento è preposto il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale,

nell'organizzarne il funzionamento, stabilisce che alcune ore siano

settimanalmente dedicate all'istruzione professionale.

In sostanza, l'istituzione dei cantieri-scuola è diretta a non

fare del disoccupato un soggetto puramente passivo di prestazione

assistenziale, ma a procurargli un'attività che, mentre lo mantiene

nell'esercizio delle sue capacità di lavoro e ne favorisce il

perfezionamento, gli fornisce, nella forma di indennità e di premi,

una integrazione del sussidio di disoccupazione, destinato ad

assicurargli mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, a norma

dell'art. 38 della Costituzione.

E infatti nei principi contenuti in quest'articolo e nei fini di

assistenza sociale da esso assegnati alla Repubblica che si inquadra il

rapporto regolato dall'art. 61, il quale non è pertanto riconducibile

sotto i principi di cui all'art. 36. In concreto, la peculiarità del

rapporto, connessa alla struttura e alle finalità di pubblico

interesse dei cantieri-scuola, si rileva nel fatto che l'alternativa

dell'attuale disciplina di questi ultimi e dei rapporti che in essi si

svolgono non potrebbe essere la integrale estensione ad essi della

disciplina dei comuni rapporti di lavoro alle dipendenze di un'impresa,

la quale altererebbe i caratteri dei cantieri e dei detti rapporti, ma

sarebbe la soppressione di questa particolare forma di assistenza.

Ciò non vuol dire che il legislatore, nella determinazione della

misura dell'indennità e dei premi, non debba tenere anche conto delle

condizioni concrete della vita economica, considerando tali elementi

non come criteri determinanti della misura della retribuzione, ma come

elementi concorrenti nella disciplina complessiva del rapporto

assistenziale. La necessità di tener conto di tali elementi deriva,

del resto, non solo da ragioni di tutela del lavoro, ma anche dal

bisogno di assicurare la bontà dell'esecuzione delle opere pubbliche a

cui i cantieri debbono attendere, e dall'esigenza di impedire che essi

influenzino il mercato di lavoro oltre i limiti che sono propri della

loro funzione.

Va, infine, rilevato che i caratteri assistenziali del rapporto,

innanzi posti in luce, non si riscontrano nel rapporto di

apprendistato, a cui si è richiamata la difesa del Di Santo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione della legittimità costituzionale

dell'art. 61, commi secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n.

264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di

assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, modificato

dall'articolo unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, proposta con

ordinanza del Pretore di Cerignola del 25 gennaio 1963, in riferimento

all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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