Art. 32 — Mutui per l'esecuzione delle opere

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti; a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani. Per la riscossione dei loro crediti gli Istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'art. 29 della presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art32 · fonte del testo

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