((I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

  • a)per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
  • b)per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
  • c)per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
  • d)per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano)).

Testo vigente dal 31 ottobre 1971

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1964 al 31 ottobre 1971. 63 parole tolte, 46 parole aggiunte in 5 capoversi.

I tolto: Comuni ed i Consorzi di Comuni aggiunto: comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provincialeaggiunto: , approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, tolto: colle aggiunto: con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'aggiunto: , nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenzaaggiunto: , per la attuazione dei piani tolto: delle zone per l'edilizia economica e popolare aggiunto: di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti tolto: da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonche' delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e socialiaggiunto: ;

aggiunto: b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

tolto: baggiunto: c) per le opere di urbanizzazione tolto: di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree aggiunto: secondaria indicate al successivo articolo 4;

aggiunto: d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847~art1 · fonte del testo

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