Art. 4 — Norme relative alla stipulazione dei mutui

Gli enti locali, ovvero gli enti e le societa' concessionari, che abbiano ottenuto il contributo ai sensi della presente legge, possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con le casse di risparmio; con i monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario e degli istituti di credito di diritto pubblico con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concederli, anche in deroga alle loro disposizioni statutarie e alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie. Gli enti medesimi potranno, altresi', previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre, per la costruzione di ferrovie metropolitane, mutui con la Banca europea per gli investimenti anche per il tramite degli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti dell'importo dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal piano finanziario medesimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti suddetti con la Banca europea per gli investimenti potranno essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, mediante decreto del Ministro per il tesoro. Per i mutui da contrarre dai comuni e dai consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 1 per la costruzione di linee metropolitane non si applicano le condizioni e limitazioni previste dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Testo vigente dal 15 gennaio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1042~art4 · fonte del testo

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