Art. 29 — Oneri reali sui fondi

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a piu' fondi, nonche' le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto. Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari