L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'istituto nazionale assicurazioni e la, Cassa depositi e prestiti sono autorizzati anche in deroga alle, vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui al Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati. Le province di Gorizia e di Udine e i Comuni partecipanti ai Consorzi sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari