Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1973 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute e' punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila. Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto. Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilita' del fornitore la penalita' ricadra' su quest'ultimo e sara' raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 aprile 1973, n. 171

1

La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potra' essere inferiore alla meta' del massimo."

Testo in vigore dal 23 maggio 1973 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1966 al 23 maggio 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 aprile 1973, n. 171

    La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potra' essere inferiore alla meta' del massimo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art14 · fonte del testo

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