Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
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6 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006. 479 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili: distillati di petrolio con contenuto in zolfo non superiore allo 0,8% in peso fino al 30 settembre 1983 e contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso a partire dal 10 ottobre 1983. Il loro impiego e' consentito nelle parti del territorio nazionale non comprese nelle zone di controllo A e B, salvo quanto disposto dall'articolo 12 olii combustibili fluidi con viscosita' fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 500 C. e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosita' degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C; nel caso degli olii con viscosita' superiore a 4 gradi Engler, e' obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra e' libero nella zona A; nella zona B e' libero per gli rimpianti industriali e per quelli superiori a 500, mila Kcal/h, mentre e' consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialita' fino a 500 mila Kcal/h. I Comuni tuttavia potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilire un termine piu' breve per zone ed aree determinate; olii combustibili con viscosita' superiori a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego e' limitato, previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialita' superiore a un milione di Kcal/h, per unita' termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15; carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego e' consentito, previa domanda all'Amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15; carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego e' consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'Amministrazione comunale; agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego e' libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali; ligniti e torbe. Il loro impiego e' vietato nella zona B. Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al sindaco del Comune che provvedera' sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario. Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato puo' ricorrere entro 30 giorni al prefetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art13 · fonte del testo
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