Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2010 al 9 ottobre 2010. 482 parole tolte, 70 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "venti". 1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "Fermi restando i concorsi gia' banditi alla data del 1° marzo 2001," sono sostituite dalle seguenti: "Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,"aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "2011-2012". tolto: Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 19, comma 1, le parole: "dal 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012";
tolto: b) all'articolo 35, comma 2, le parole: "fino all'anno 2009" e "dal 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "fino all'anno 2011" e "dal 2012";
tolto: c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "al 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 2011". Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente e' gia' stata autorizzata a effettuare le promozioni. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.