Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro ((sessanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli aumenti di capitale ((di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,)) e di attuazione del presente decreto. (( Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. )) La garanzia dello Stato di cui agli articoli ((1-bis, commi 1 e 3,)) 3, comma 2, e 4 sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. (( Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e' autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale. ))

Testo vigente dal 7 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2008 al 7 dicembre 2008. 3 parole tolte, 203 parole aggiunte.

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro tolto: 30 aggiunto: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli aumenti di capitale tolto: e di concessione della garanzia stataleaggiunto: , di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e di attuazione del presente decreto. aggiunto: Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui agli articoli tolto: 3, aggiunto: 1-bis, commi 1 e 3, 3, comma 2, e 4 sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero … legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7aggiunto: . Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e' autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-10-09;155~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari