Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1972 al 21 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

[2]Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e' depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinche' chiunque ne possa prendere visione.

[3]Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facolta' di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8

1

Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1972 al 21 ottobre 1975

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10914/2025

    25 aprile 2025

    I vincoli paesistici - la cui conoscenza non può essere presunta, essendo fissati da atti di natura amministrativa e non normativa - costituiscono oneri non apparenti, per i quali può essere esperita l'azione ex art. 1489 c.c., con la conseguenza che essi sono invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto.

    Art. 5 · Art. 1489 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 120 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1939 al 30 gennaio 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8

    Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art5 · fonte del testo

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