Art. 18 — Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies ((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni)), sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

Testo vigente dal 28 dicembre 2004

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2004 al 28 dicembre 2004. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte.

… 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies tolto: del aggiunto: dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12aggiunto: , e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-09;266~art18 · fonte del testo

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