Art. 4-quater — Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale";
  • b)al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";
  • c)al comma 3, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017"

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2016 al 1 marzo 2017. 175 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale";

aggiunto: b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";

aggiunto: c) al comma 3, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210~art4quater · fonte del testo

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