Art. 12-quater — Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al ((30 giugno 2017)).
Testo vigente dal 1 marzo 2017
