[1]Durata in carica del Consiglio Sostituzioni

[2]I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art7 · fonte del testo

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