Art. 12-ter — Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri
All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "venti". Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 27 febbraio 2016
