Art. 23 — Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo

Per la validita' delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art23 · fonte del testo

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