Art. 4 — Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ((e successive modificazioni,)) le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".
Testo vigente dal 28 febbraio 2012
