Art. 27 — Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni

All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: "Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la ((Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)), per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di ((incremento dell'efficienza)) e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonche' le modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/2014

    Questione infondata
    13 giugno 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, 74, 79, 103, 104 e 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - il quale specifica per le autonomie speciali la misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011. Infatti, la disposizione che esso introduce nell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 si innesta all'interno della disciplina sul contenimento del debito pubblico degli enti territoriali - con una previsione più favorevole per le autonomie speciali - partecipando alla complessiva regolamentazione avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica.

    Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 3 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 120 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012. 3 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza tolto: Stato-Regioni aggiunto: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di tolto: efficientamento aggiunto: incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216~art27 · fonte del testo

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