Art. 25 — Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito gia' esistente. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Su tale prestito e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. E' altresi' autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia' esistente. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

19

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-novies) che "Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14".

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2012 al 1 marzo 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-novies) che "Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216~art25 · fonte del testo

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