Art. 25-bis — Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7
L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";
- b)al numero 2), la parola: "2011" e' sostituita dalla seguente: "2012". Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Testo vigente dal 28 febbraio 2012
